La normativa riguardante la colpa grave ha subito importanti modifiche con l’introduzione della Legge Gelli del 2017. In questo articolo approfondiremo la tematica dell’assicurazione colpa grave e ci focalizzeremo sulle novità introdotte dalla Legge 24 del 2017 con principale riferimento ai medici dipendenti.
Assicurazione colpa grave: chi e come
Con la Legge Gelli, non sono stati pochi gli interventi in materia di assicurazione per colpa grave. Con l’introduzione della Legge 24 del 2017, infatti, è subentrato l’obbligo di stipula assicurativa per tutti i medici. L’obbligo per la stipula di assicurazione per colpa grave riguarda, in questo senso, i medici che esercitano la libera professione, le strutture sanitarie pubbliche e private e i medici dipendenti ASL. Riguardo questi ultimi, la giurisprudenza ha sciolto l’intricato nodo riguardante il rapporto tra colpa lieve e colpa grave. In tal senso, i medici dipendenti sono obbligatoriamente tenuti alla sola stipula di assicurazione professionale per colpa grave, purché nel rispetto di alcune limitazioni imposte per legge.
Assicurazione colpa grave: il massimale
La scelta del massimale di copertura non viene imposto e prescritto per legge: sarai tu a stabilirlo, sulla base del budget a disposizione. Questo non significa, però, che la legge Gelli non abbia introdotto novità interessanti anche sotto questo profilo. Infatti, secondo l’ex legge Balduzzi, nel caso di colpa grave, per il medico non erano posti limiti né circa il risarcimento del danno, né con riguardo all’azione di rivalsa da parte dell’ASL. Molti medici sono stati dunque costretti a risarcire per intero cifre elevate nel caso di insorgenza della colpa grave. Per questo motivo, la Legge Gelli ha introdotto, per la rivalsa, un tetto pari al massimo a tre volte il reddito annuo lordo. La scelta del massimale da parte del medico dipendente diventa quindi effettivamente una scelta personale: sicuramente non avverranno più azioni di rivalsa per cifre molto elevate.
Assicurazione colpa grave: rivalsa Corte dei conti
La legge Gelli non si ferma qui: è necessario che l’assicurazione per colpa grave copra anche dalla rivalsa della Corte dei conti per responsabilità di tipo amministrativo. Infatti, è alla Corte che è demandata la verifica e l’eventuale esplicazione dell’avvenuta colpa grave da parte del medico, con la condanna al risarcimento.
Assicurazione colpa grave: la retroattività
Secondo quanto stabilito dalla legge Gelli insieme alla legge 124 del 2017 (“legge sulla concorrenza”), l’assicurazione per colpa grave per medici ospedalieri deve ricoprire anche i fatti accaduti fino a dieci anni prima dal momento della stipula del contratto assicurativo (retroattività). Nello stesso senso, è richiesto che il contratto di assicurazione per colpa grave possa essere prorogato per dieci anni oltre il periodo del pensionamento del medico. Il motivo alla base di questo obbligo di copertura per l’assicurazione per colpa grave è una tutela ancora maggiore per il medico. Infatti, potrebbe capitare che al medico vengano mosse richieste per danni antecedenti alla stipula del contratto (o al pensionamento) e non ancora in prescrizione. Mediante questa novità introdotta dalla legge Gelli il medico sarà, quindi, totalmente coperto dal rischio di richieste danni antecedenti.
Assicurazione colpa grave: surroga e garanzia eredi
La legge Gelli prevede anche la surroga, che deve essere compresa all’interno dell’assicurazione. Potrebbe accadere che, nel momento in cui un medico dipendente arrechi un danno, sia la compagnia assicurativa dell’ospedale a risarcire il danno in oggetto. Nel caso la Corte dei conti verificasse poi la colpa grave per il medico, quest’ultimo avrebbe l’obbligo di rimborsare l’impresa di assicurazione dell’ospedale.
Per quanto riguarda, invece, il caso in cui si verificasse la morte prematura di un medico dipendente e quindi l’interruzione della sua attività, l’assicurazione è obbligata, secondo quanto recitato dalla legge Gelli, a includere una garanzia per gli eredi (irrevocabile).